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Corte di Giustizia: le informazioni sulle spa vanno diffuse immediatamente

corte di giustizia - autore: corte di giustizia ueFarmaci e, soprattutto, informazioni privilegiate in materia di società quotate in borsa. La Corte di giustizia europea questa settimana si è pronunciata su queste due materie. Affrontando, nel secondo caso, una questione destinata ad avere forti ripercussioni sulla circolazione delle informazioni rilevanti per le spa. E sulle tutele che i risparmiatori, in alcune situazioni, saranno autorizzati ad invocare.

“Una fase che precede una decisione di un’impresa quotata in borsa può costituire un’informazione privilegiata di cui i mercati finanziari devono poter disporre”. E’ questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di giustizia europea in una decisione che riguarda le dimissioni di Jacob Schrempp da presidente della Daimler.

La questione, più precisamente, parta dalla pubblicazione, decisamente tardiva, da parte della società di informazioni relative alle dimissioni anticipate di Schrempp dalla carica di presidente del cda dell’azienda. Infatti, l’informazione in questione è stata divulgata solo il 28 luglio 2005, ma già il 17 maggio 2005 Schrempp aveva menzionato la sua intenzione di dimettersi al presidente del consiglio di sorveglianza; in seguito, anche altri membri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di amministrazione ne erano stati informati.

Dopo questa decisione, il 28 luglio 2005 la notizia era stata resa nota e il prezzo delle azioni della Daimler era notevolmente aumentato. Contro questa condotta, giudicata poco trasparente, hanno fatto ricorso alcuni azionisti della società, che avevano venduto le azioni prima dell’aumento improvviso e che, quindi, non avevano potuto incassare il loro profitto.

La Corte nella sentenza ricorda che “al fine di garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione europea e di rafforzare la fiducia degli investitori in tali mercati, la direttiva 2003/6 vieta gli abusi di informazioni privilegiate ed impone agli emittenti di strumenti finanziari di rendere pubbliche, appena possibile, le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente”.

Con la sua decisione, la Corte precisa che in una fattispecie “a formazione progressiva” diretta a realizzare una determinata circostanza o a produrre un certo evento possono costituire “informazioni aventi un carattere preciso” non solo la detta circostanza o il detto evento, ma anche le fasi intermedie di tale fattispecie collegate al verificarsi di questi ultimi. Quindi, anche su queste i risparmiatori e gli azionisti hanno diritto di essere informati puntualmente.

La seconda questione riguarda più specificamente la legislazione italiana. Questa, infatti, autorizza i farmacisti e le società di farmacisti a svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali, nel rispetto di determinati presupposti. E subordina la distribuzione all’ingrosso di medicinali al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma. Qualsiasi violazione della legislazione nazionale è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da diecimila a centomila euro.

Alcuni farmacisti sono stati denunciati in Italia per aver svolto attività di distribuzione di medicinali all’ingrosso in assenza di autorizzazione. “Nel contesto di un procedimento penale – spiega la sentenza - il Tribunale di Palermo chiede alla Corte di giustizia se i farmacisti che, nella loro qualità di persone fisiche, siano già autorizzati, in forza della legislazione nazionale, a fornire medicinali al pubblico, siano tenuti, in base a quanto disposto dalla direttiva, a munirsi di un’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso di medicinali.”

E la Corte di giustizia risponde in maniera affermativa: il farmacista autorizzato, dalla legislazione nazionale, a esercitare anche un’attività di vendita al dettaglio di medicinali, deve essere in possesso di un’autorizzazione a distribuire all’ingrosso “in forza del diritto dell’Unione europea”.

 

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