Mercato unico: sarà questo il tema centrale delle decisioni della Corte di Giustizia europea, in calendario per questa settimana. I giudici di Lussemburgo, in diverse circostanze, saranno chiamati a pronunciarsi sulla libera circolazione dei servizi tra i paesi membri. Ma anche sulla cosiddetta “mobilità transfrontaliera delle società”, ovvero sulla possibilità che una società europea ha di trasferire la propria sede da un paese membro all’altro.
Giovedì arriva una decisione della Corte di giustizia su una questione che riguarda i casinò e la libera circolazione dei servizi, nella quale anche l’Italia ha presentato le sue osservazioni. La Hit e la Hit Larix sono due società per azioni con sede in Slovenia, specializzate nel business delle case da gioco; hanno richiesto al ministero delle Finanze austriaco un’autorizzazione per pubblicizzare in Austria i loro casinò. Il ministero austriaco ha rigettato le domande per la ragione che “le società slovene non avevano provato che le disposizioni di legge della Slovenia in materia di tutela dei giocatori sono almeno analoghe alle disposizioni di legge austriache, condizione per concedere un’autorizzazione al fine di pubblicizzare in Austria le case da gioco estere”.
In pratica, in questo caso la libera circolazione dei servizi veniva subordinata alla condizione della compatibilità tra le normative di due paesi. Il “Verwaltungsgerichtshof” (il supremo giudice amministrativo austriaco) ha chiesto allora alla Corte di Giustizia dell'Ue se sia compatibile con la libera circolazione dei servizi una disposizione di uno Stato membro che consenta di pubblicizzare “in tale Stato membro case da gioco situate all’estero solo qualora le disposizioni di legge a tutela dei giocatori in tali località siano analoghe a quelle nazionali”.
Sempre in materia di mercato unico, si decide su una questione che riguarda la possibilità per un’impresa italiana di iscriversi presso il registro delle imprese di un altro paese membro: si tratta della cosiddetta “mobilità transfrontaliera delle società”. Nel caso in questione una società di diritto italiano avrebbe voluto trasferirsi in Ungheria attraverso lo spostamento della sede sociale, cancellandosi dal registro italiano delle imprese.
La normativa ungherese, però, consente di iscrivere nel registro nazionale delle imprese solo una società costituita in Ungheria e non una società costituita in un altro Stato membro. La Vale costruzioni, in sostanza, era iscritta nel registro delle imprese di Roma. Nel 2006 ha chiesto di essere cancellata dal registro, in quanto intendeva trasferire la propria sede sociale in Ungheria. Ma nel 2007 l’organo ungherese incaricato in prima istanza della tenuta del registro “respingeva la domanda di registrazione presentata dalla Vale”. Sulla questione dovrà pronunciarsi la Corte di Giustizia europea.
Infine, giovedì arriva una sentenza sulla materia della responsabilità penale delle imprese secondo la legislazione italiana. Nel 2010 il Pm presso il tribunale di Firenze ha richiesto il rinvio a giudizio di cinque imputati per concorso in omicidio di dipendenti della Rete Ferroviaria Italiana, nel momento in cui essi operavano sul nodo ferroviario di Firenze. In quella sede è stato chiesto il rinvio a giudizio anche di due società: la Elettri Fer e Rete ferroviaria.
Con il decreto legislativo 231/2001 è stata introdotta anche in Italia la peculiare figura della responsabilità da reato delle società. Questa prevede, in sostanza, che agli enti si applicano le disposizioni relative all'imputato ma non consente che questi siano chiamati a rispondere anche dei danni causati dai loro reati, attraverso quella che si definisce “costituzione di parte civile”. Il tribunale di Firenze ha allora chiesto alla Corte di Giustizia se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti “nel non prevedere espressamente la possibilità che gli stessi siano chiamati nel processo penale a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati”.









