Iva, acquisti su internet, ferrovie. L’ultima udienza della Corte di giustizia europea prima della pausa estiva, programmata per giovedì, si annuncia piena di decisioni importanti per il mercato unico. Si spazia dagli obblighi che hanno le aziende al momento di una cessione di merci verso un altro paese, fino alla questione più interessante, che riguarda i treni. I giudici di Lussemburgo dovranno decidere se una società ferroviaria possa anche assumere compiti di regolazione e gestione del traffico.
Le cause saranno tutte discusse giovedì. A cominciare da una pronuncia sulla quale l’Italia ha inviato osservazioni e chiesto chiarimenti, perché rappresenta un precedente molto importante per lo sviluppo della normativa comunitaria. La causa riguarda una signora, domiciliata in Austria, che, dopo avere effettuato una ricerca su Internet, si è recata in Germania ed ha acquistato un’auto da un'azienda con sede ad Amburgo. Tornata in Austria, però, ha scoperto che il veicolo presentava una serie di vizi di produzione.
A quel punto, è andata immediatamente dai giudici austriaci per chiedere il rimborso del veicolo e il pagamento dei danni. Ai giudici, però, la questione è apparsa immediatamente meno banale di quello che poteva sembrare. In sostanza, si tratta di stabilire se un contratto concluso su Internet deve sottostare alle regole del paese del consumatore o di quello in cui ha sede la società che ha effettuato la vendita. Per questo, la Corte di cassazione austriaca ha chiesto una pronuncia chiarificatrice alla Corte di giustizia europea.
Altro caso interessante riguarderà la questione delle cessioni di beni da un paese all’altro della comunità europea, solitamente esenti da Iva. Anche in questo caso l’Italia ha presentato le sue osservazioni. La società ungherese Mecsek Gabona commercia all'ingrosso in cereali. Nel 2009 ha venduto a una società italiana mille tonnellate di colza, in regime di cessione intracomunitaria, esente da Iva. Al momento della verifica fiscale, però, qualcosa è andato storto: la società italiana è risultata irreperibile e la sua sede non registrata.
All’azienda ungherese è arrivata una sanzione per non aver pagato l’Iva dovuta nel 2009. La società, però, afferma di avere agito in buona fede e che l’amministrazione fiscale italiana ha annullato il codice fiscale comunitario con efficacia retroattiva in un momento successivo, fatto che non poteva essere noto. La Corte di giustizia dovrà quindi stabilire se il venditore deve accertarsi non solo della spedizione della merce, bensì anche dell’arrivo di questa a destinazione, al momento di una cessione all’interno dell’Unione europea.
Infine, una sentenza che riguarda da vicino tutto il mercato ferroviario europeo. E che, pur coinvolgendo un paese marginale dal punto di vista economico, potrebbe avere ricadute a valanga anche su altri paesi, come la Germania. Si parla delle direttive 91/440/Cee sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie e 2001/14/CE sulla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria. Queste regolano i diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, le certificazioni di sicurezza e cercano di garantire la trasparenza e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria per le imprese che operano nel settore.
Il caso ungherese riguarda proprio un’azienda che svolge servizi di trasporto ferroviario, ma contemporaneamente si occupa anche di adottare decisioni connesse all'assegnazione delle linee ferroviarie e all'assegnazione della capacità di infrastruttura. Compiti che, secondo l’impostazione comunitaria, dovrebbero essere affidati a un organismo indipendente. E’ chiaro infatti che, se un'impresa ferroviaria assume la gestione del traffico, ottiene inevitabilmente un vantaggio in termini competitivi. La Corte dovrà dire se l’Ungheria sta infrangendo le regole comunitarie. Questa decisione, a valanga, potrebbe colpire diversi altri paesi europei, come Spagna, Austria, Germania e Portogallo.










